Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche normative intervenute con la legge di bilancio 2019 sono state riformulate le cause ostative.
Non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex lege.
Come già specificato con circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 2.3, non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA e imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività:
L’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale IVA o espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfetarie, preclude l’applicazione della disciplina qui in esame per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale.
Tuttavia, i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.
Nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Ad esempio, l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari
Rilevanti modifiche sono state apportate anche da parte dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dell’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018.
La sopraggiunta modifica normativa, che ha comportato, da un lato, l’estensione dell’ambito di applicazione del regime forfetario e, dall’altro lato, la previsione di nuove cause ostative,
Le predette cause ostative hanno natura di circostanze inibenti l’ingresso o la permanenza nel regime forfetario e sono finalizzate a evitare l’insorgere di potenziali condotte evasive.
Non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
A questo link il testo completo della Circolare.
Fonte: Agenzia delle Entrate
[…] Accesso al nuovo Regime Forfetario 2019: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2019, che già aveva fornito indicazioni sulle cause ostative. […]